Autonomie e Jobs Act


05-06-2017

L’inderogabilità e l’indisponibilità dei diritti sono gli istituti cardine che il legislatore italiano ha storicamente adottato per tutelare il lavoratore. Oggi però, come sottolineato da Giancarlo Durante Direttore centrale dell’ABI e Direttore Responsabile del Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro nell’articolo pubblicato sul numero 5 di Bancaria, il modello tradizionale di rapporto di lavoro non è più adeguato ed è forte l’esigenza di sviluppare modelli contrattuali che accrescendo le autonomie individuali favoriscano la dinamicità del mercato, riducano la segmentazione delle forme contrattuali e creino competitività tra le imprese.

Già il decreto Biagi del 2003 aveva rinviato all’autonomia individuale la regolazione del tempo di lavoro; successivamente l’art. 8 della L. 148/2011 ha previsto la contrattazione collettiva di prossimità e nel 2012 la legge Fornero ha favorito la flessibilità in uscita. Ma è il Jobs Act che ha affermato la linea europea della flexicurity, vale a dire la flessibilizzazione del rapporto di lavoro e delle tutele individuali, introducendo novità sul ruolo delle parti sociali e dei contratti, sull’attenuazione dell’inderogabilità, sull’espansione dell’autonomia individuale nella costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro.
Ed è proprio su questo tema che si è svolto a Roma lo scorso 24 maggio il Convegno dal titolo “Patti individuali e conciliazioni nel rapporto di lavoro”, che Ngl ha organizzato con l’Università di Roma La Sapienza.

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