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    Glossario


    • Accettazioni bancarie
      Cambiali tratte spiccate dal cliente di una banca, la quale, nell’apporre la sua firma sul titolo per accettazione, diventa l’obbligato principale. Le accettazioni così rilasciate fanno parte dei crediti di firma.
    • Asset-backed security
      (vedi: Cartolarizzazione)
    • ATM (Automated teller machine)
      Apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e digitando il codice personale di identificazione.
    • Banca centrale europea (BCE)
      Istituita nel giugno 1998, dotata di personalità giuridica, assicura – direttamente o per il tramite delle Banche centrali nazionali – lo svolgimento dei compiti assegnati all’Eurosistema e al Sistema europeo di banche centrali. Gli organi decisionali sono il Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo e il Consiglio generale. Il primo è costituito dal presidente e dal vicepresidente della BCE e da quattro membri nominati dai capi di Stato o di governo dei paesi che fanno parte della UEM. Il Consiglio direttivo, organo decisionale principale, è composto dai membri del Comitato esecutivo e dai governatori delle Banche centrali nazionali della UEM. Il Consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle Banche centrali nazionali dei paesi della UE.
    • Bancomat
      Sistema di sportelli automatici (ATM), diffuso a livello nazionale e regolato da una convenzione interbancaria gestita dall’ABI (Cogeban). Esso consente ai portatori della carta Bancomat (carta di debito) di prelevare contante presso qualsivoglia sportello automatico installato dalle banche aderenti al sistema. Qualora la carta Bancomat contenga un marchio rappresentativo di circuiti internazionali (es. VISA, Maestro, ecc.), le operazioni possono essere effettuate anche presso i relativi sportelli automatici (sia all’estero sia in Italia).
    • Bank identifier code (BIC)
      Codice internazionale attribuito dalla SWIFT per l’identificazione delle istituzioni finanziarie avente lo scopo di indirizzare l’elaborazione automatizzata dei messaggi di pagamento inviati in via telematica.
    • Base monetaria
      Il contributo italiano alla base monetaria dell’area dell’euro si calcola sommando al valore della Circolazione i depositi in conto corrente delle istituzioni creditizie residenti in Italia presso la Banca d’Italia e i depositi overnight delle stesse presso l’Eurosistema.
    • Benchmark
      Generalmente è il titolo più trattato all’interno di una categoria omogenea di titoli, ad esempio quella dei titoli decennali a tasso fisso.
    • BI-Comp (Banca d’Italia-Compensazione)
      Sistema di compensazione dei pagamenti di importo non rilevante gestito dalla Banca d’Italia, composto dai sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio e dalla procedura Compensazione nazionale. I saldi determinati da ciascun sottosistema confluiscono nella Compensazione nazionale, che calcola il saldo dei singoli partecipanti nei confronti del sistema nel suo complesso (saldo multilaterale) e lo invia al sistema TARGET2, per il regolamento. Dal 28 gennaio 2008 BI-Comp consente di regolare bonifici SEPA.
    • Bilancia dei pagamenti
      Schema contabile che registra le transazioni economiche intervenute in un dato periodo tra i residenti e i non residenti in un’economia. Per residente in un’economia si intende ogni persona fisica o giuridica il cui centro di interessi economici risieda, su base non temporanea, in quella economia. Le transazioni economiche si sostanziano nel passaggio di proprietà di risorse sia reali (beni, servizi, redditi) sia finanziarie: in quest’ultimo caso, esse originano una variazione delle attività o delle passività finanziarie dei residenti verso l’estero. La bilancia dei pagamenti è fondata sul principio della partita doppia: ogni transazione dà origine a due registrazioni di eguale importo ma di segno contrario. Quando un residente esporta all’estero beni e servizi, o quando la transazione determina un aumento delle passività o una riduzione delle attività verso l’estero dei residenti, si ha una registrazione con segno positivo (crediti); nei casi opposti si ha una registrazione con segno negativo (debiti). La somma algebrica delle registrazioni risulta quindi, per definizione, sempre uguale a zero.
    • BI-Rel (Banca d’Italia-Regolamento lordo)
      Sistema di regolamento lordo dei pagamenti di elevato ammontare nei conti degli intermediari presso la Banca d’Italia che ha costituito il segmento italiano del sistema europeo TARGET ed è stato dismesso il 19 maggio 2008 in concomitanza con la migrazione della piazza finanziaria italiana a TARGET2.
    • Bonifici di importo non rilevante
      Procedura interbancaria per lo scambio via Rete nazionale interbancaria delle informazioni contabili relative ai bonifici di importo inferiore a 500 mila euro. Il regolamento dei flussi scambiati è effettuato su base netta mediante il sottosistema Dettaglio
    • Bonifico
      Operazione effettuata da un intermediario, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un altro intermediario; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione di bonifico possono coincidere. I bonifici di importo non superiore a 50.000 euro effettuati tra intermediari insediati in differenti Stati membri della UE sono disciplinati dal D.lgs. 28.7.2000, n. 253, che recepisce la direttiva CE 27.1.1997, n. 5, nonché dal regolamento CE 19.12.2001, n. 2560 (“bonifici transfrontalieri”).
    • BOT (Buoni ordinari del Tesoro)
      Titoli di Stato privi di cedole, emessi con scadenza compresa tra 1 e 12 mesi.
    • Broker
      Intermediario il cui ruolo è quello di mettere in contatto due controparti senza alcuna assunzione di rischio.
    • BTP (Buoni del Tesoro poliennali)
      Titoli di Stato a tasso fisso con cedola semestrale emessi con durata compresa tra 2 e 30 anni. Dal 2003 lo Stato emette anche BTP indicizzati all’inflazione (BTP€i): essi prevedono l’indicizzazione del capitale nominale ai prezzi al consumo dell’area dell’euro e pagano cedole il cui importo è una percentuale fissa del capitale rivalutato.
    • Bund
      Titoli di Stato a lungo termine emessi dal governo tedesco.
    • Capitali fruttiferi delle banche
      Comprendono i prestiti (escluse le sofferenze), i rapporti attivi con enti creditizi, i titoli obbligazionari, i depositi presso la Banca d’Italia, il Tesoro e altri enti e tutte le altre attività fruttifere di interessi.
    • Capitalizzazione dei titoli quotati in borsa
      La capitalizzazione di un titolo è il valore che si ottiene moltiplicando il prezzo di mercato del titolo per il numero totale dei titoli della specie emessi. Sommando la capitalizzazione di tutti i titoli del listino si ottiene la capitalizzazione di borsa (o del mercato).
    • Carta di credito
      Strumento che abilita il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l’emittente, a effettuare acquisti di beni o servizi presso qualsiasi esercizio aderente al circuito (es. tramite terminale POS) oppure prelievi di contante (es. tramite ATM). Il pagamento da parte del titolare avviene a cadenza predefinita, di norma mensile, in unica soluzione ovvero, se previsto dall’accordo, in forma rateale; esso può essere effettuato con addebito in un conto bancario preautorizzato dal titolare stesso, ovvero con altre modalità. Viene emessa da banche, da intermediari finanziari o direttamente da fornitori di beni e servizi (fidelity card). In quest’ultimo caso, la carta può essere utilizzata esclusivamente per il pagamento di acquisti effettuati presso l’emittente
    • Carta di debito
      Strumento che, in base a un rapporto contrattuale con l’emittente, abilita il titolare a effettuare acquisti di beni o servizi presso qualsiasi esercizio aderente al circuito (es. tramite terminale POS) oppure prelievi di contante (es. tramite ATM) con addebito pressoché contestuale di ogni transazione sul conto corrente collegato alla carta.
    • Carta di pagamento a microcircuito (chip card)
      Strumento di pagamento che consente, tra le altre funzioni, l’identificazione del titolare, l’autorizzazione all’acquisto o al prelievo e la registrazione dei dati dell’operazione senza disporre necessariamente di un collegamento remoto con l’emittente della carta. All’atto dell’utilizzo della carta può essere richiesta la verifica del codice personale di identificazione. Tale carta sfrutta la capacità di calcolo di un microprocessore inserito all’interno della stessa.
    • Carta prepagata
      Strumento rilasciato a fronte di un versamento anticipato di fondi effettuato all’emittente. Viene emessa da banche – nel caso in cui la carta sia spendibile presso una molteplicità di emittenti (carta a spendibilità generalizzata) – ovvero direttamente da fornitori di beni e servizi. In quest’ultimo caso, la carta può essere utilizzata esclusivamente per il pagamento di acquisti effettuati presso lo stesso emittente (carta “fidelity” o “monouso”). Se la carta prepagata assume le caratteristiche della moneta elettronica, essa può essere emessa, oltre che dalle banche, anche dagli Istituti di moneta elettronica (Imel).
    • Cartolarizzazione
      Operazione di trasferimento del rischio relativo ad attività finanziarie o reali a una Società veicolo, effettuata mediante la cessione delle attività sottostanti ovvero mediante l’utilizzo di contratti derivati. In Italia la materia è regolata principalmente dalla L. 30.4.1999, n. 130.
    • CCT
      (vedi: Certificati del Tesoro)
    • CDO
      (vedi: Collateralized debt obligation)
    • CDS
      (vedi: Credit default swap)
    • Centrale dei bilanci
      Società a responsabilità limitata, costituita nel 1983 per iniziativa della Banca d’Italia d’intesa con l’ABI, avente per finalità la raccolta e la classificazione in archivi elettronici dei bilanci delle principali imprese italiane, nonché lo sviluppo di studi di analisi finanziaria. I servizi della società sono offerti alle numerose banche associate, che contribuiscono alla raccolta dei dati. Dal 2002 la Centrale dei bilanci è a capo di un gruppo che comprende anche la Cerved Business Information spa, la quale raccoglie i bilanci depositati presso le Camere di commercio dalle società di capitale italiane. Dal 1° maggio 2009, le due società si sono fuse in un unico soggetto denominato Cerved srl.
    • Centrale dei rischi
      Istituita il 1° aprile 1964 dal CICR, opera presso la Banca d’Italia. Riceve le segnalazioni di tutte le banche e di una parte degli intermediari finanziari sulla posizione dei propri clienti il cui affidamento superi determinate soglie minime; gli intermediari possono richiedere informazioni sull’esposizione di clienti già affidati presso altri operatori. Su base campionaria, la Centrale dei rischi raccoglie informazioni anche sui tassi di interesse attivi e passivi praticati dalle banche.
    • Centrale di allarme interbancaria (CAI)
      Archivio informatizzato istituito presso la Banca d’Italia ai sensi della L. 25.6.1999, n. 205, e del D.lgs. 30.12.1999, n. 507. In esso confluiscono: le generalità dei traenti assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o provvista e dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento; i dati relativi a tali strumenti e a quelli smarriti, rubati o bloccati in relazione alla revoca disposta a carico dei correntisti; le sanzioni irrogate dagli Uffici territoriali del Governo e dall’Autorità giudiziaria. L’iscrizione in archivio dei traenti assegni senza autorizzazione o provvista determina l’applicazione della Revoca di sistema. La CAI si compone dei seguenti segmenti: Centrale di allarme procedura impagati (CAPRI), contenente i dati relativi ai soggetti ai quali è stata revocata l’autorizzazione a emettere assegni; Procedura assegni sottratti e smarriti (PASS), contenente i dati relativi agli assegni sottratti, smarriti, non restituiti o bloccati per altri motivi; Carte revocate (CARTER), contenente i dati nominativi relativi alle revoche dell’utilizzo delle carte di pagamento; Procedura carte (PROCAR), contenente i dati afferenti alle carte di pagamento revocate, smarrite e sottratte; Archivio sanzioni amministrative (ASA), contenente i dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie irrogate dai Prefetti; Archivio sanzioni penali (ASP), contenente i dati afferenti alle sanzioni penali irrogate dall’Autorità giudiziaria per l’inosservanza degli obblighi imposti con la sanzione amministrativa accessoria. L’archivio è entrato in funzione il 4 giugno del 2002 per i segmenti CAPRI e PASS relativi agli assegni; il 7 dicembre del 2002 sono stati avviati gli ulteriori due segmenti CARTER e PROCAR riferiti alle carte di pagamento; il 26 aprile del 2005 sono divenuti operativi gli ultimi due segmenti ASA e ASP che riguardano le sanzioni irrogate dalle Prefetture e dall’Autorità giudiziaria.
    • Certificati del Tesoro
      Titoli obbligazionari emessi dal Tesoro – dal 1° gennaio 1999 denominati in euro – e suddivisi nelle seguenti tipologie: CCT (Certificati di credito del Tesoro), a medio e a lungo termine, soggetti a indicizzazione finanziaria delle cedole. Le cedole semestrali successive alla prima sono attualmente indicizzate al rendimento dei BOT a 6 mesi relativo all’asta della fine del mese precedente il periodo di decorrenza della cedola stessa, maggiorato di uno spread; CTZ (Certificati del Tesoro zero-coupon), con scadenza a 18 e a 24 mesi, privi di cedole. Sono inoltre emessi Certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, utilizzati principalmente per il ripianamento di debiti pregressi del settore pubblico.
    • Cessione del quinto dello stipendio
      La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di prestito personale, destinata a lavoratori dipendenti e a pensionati. In tale forma tecnica il rimborso delle rate avviene tramite cessione di una quota dello stipendio o della pensione a favore del soggetto finanziatore. Tale quota, trattenuta direttamente in busta paga, non può eccedere la quinta parte dell’emolumento netto mensile. La materia è stata originariamente disciplinata dal DPR 5.1.1950, n. 180, integrato e modificato da successivi interventi normativi.
    • Chiave capitale
      Quota percentuale del capitale della Banca centrale europea (BCE) sottoscritta da ciascuna banca centrale nazionale (BCN) appartenente al Sistema europeo di banche centrali (SEBC). L’articolo 29 dello Statuto del SEBC e della BCE prevede che tale quota sottoscritta da ciascuna BCN sia determinata in base al peso percentuale dello Stato membro di appartenenza rispetto alla popolazione totale e al prodotto interno lordo dell’Unione europea (UE); questi dati, che contribuiscono in pari misura alla ponderazione, sono comunicati alla BCE dalla Commissione europea. I coefficienti di ponderazione sono adeguati con cadenza quinquennale e ogni volta che un nuovo Stato membro entra a far parte della UE. La chiave capitale, calcolata con riferimento alle sole BCN dell’Eurosistema, è utilizzata nei rapporti finanziari tra le stesse, come, ad esempio, nel caso della redistribuzione del reddito monetario.
    • CIPA (Convenzione interbancaria per i problemi dell’automazione)
      Associazione tra banche avente lo scopo di promuovere l’automazione interbancaria e di favorire lo sviluppo di iniziative di interesse per il sistema bancario nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Essa individua le aree in cui prevalgono le esigenze di cooperazione e, in tale ambito, promuove l’adozione di standard tecnici e la realizzazione di infrastrutture telematiche e di procedure interbancarie, segnatamente nell’area dei servizi di pagamento, in coerenza con gli indirizzi del SEBC e della Banca d’Italia e tenendo conto delle istanze rappresentate dall’ABI. La CIPA coordina, sotto il profilo tecnico, la realizzazione e l’attivazione dei progetti elaborati e svolge attività di analisi e di studio. Ne fanno parte la Banca d’Italia, titolare della presidenza e della segreteria, l’ABI, 74 banche e 11 organismi e società operanti nel campo dell’automazione interbancaria.
    • Circolante (o Contante)
      È rappresentato dalla Circolazione al netto della cassa contante delle banche.
    • Circolazione
      Fino al 2001 comprendeva i biglietti della Banca d’Italia e le monete del Tesoro (compresa la quota detenuta dalle banche). Dal gennaio 2002, con l’introduzione dell’euro, la componente italiana della circolazione include una valutazione convenzionale di quella in euro basata sulla quota individuale di partecipazione al capitale della BCE e banconote e monete residue in lire; dal gennaio 2003 sono escluse le banconote e le monete residue in lire.
    • Clearing and Settlement Mechanism
      Clearing and settlement mechanism (CSM) è definito nel PEACH/CSM Framework dell’EPC come l’infrastruttura che consente ai partecipanti di compensare e regolare pagamenti conformi agli standard della SEPA; tale infrastruttura può essere costituita da uno o più soggetti.
    • Collateralized debt obligation (CDO)
      Titolo obbligazionario garantito da crediti ed emesso da una società appositamente creata, a cui vengono cedute le attività poste a garanzia. I CDO sono solitamente garantiti da un portafoglio composto da prestiti, titoli obbligazionari o credit default swap e suddivisi in più categorie (tranche), a seconda della loro priorità di rimborso. Qualora i flussi di cassa generati dai crediti posti a garanzia del debito non siano sufficienti a far fronte al pagamento degli interessi sul CDO o al suo rimborso, vengono effettuati prima i pagamenti relativi alle categorie con priorità più alta (cosiddette senior e mezzanine) e, solo in via subordinata, quelli relativi alla categoria con minore priorità (cosiddetta equity).
    • Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee for Banking Supervision)
      Istituito in seno alla Banca dei regolamenti internazionali nel 1974 su iniziativa dei governatori delle banche centrali del G10, è composto dai rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza di tredici paesi (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera), a cui nel marzo 2009 si sono aggiunti altri sette paesi (Australia, Brasile, Cina, India, Messico, Russia e Corea del Sud) e ha come principale obiettivo il rafforzamento dell’efficacia della vigilanza a livello internazionale. L’obiettivo è perseguito attraverso lo scambio di informazioni e l’elaborazione di regole prudenziali e di condotta per le banche e le autorità di vigilanza. La BCE partecipa alle riunioni in qualità di osservatore.
    • Comitato economico e finanziario
      Organo consultivo della Unione europea istituito all’inizio della terza fase del processo di realizzazione della UEM. Gli Stati membri, la Commissione europea e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del Comitato. I due membri nominati da ciascuno Stato sono scelti tra gli alti funzionari, rispettivamente, delle Amministrazioni statali e della Banca centrale. I compiti del Comitato economico e finanziario sono elencati dall’art. 114 (2) del Trattato sull’Unione europea; fra questi è compreso l’esame della situazione economica e finanziaria degli Stati membri dell’Unione.
    • Comitato per la vigilanza bancaria (Banking Supervision Committee)
      Istituito presso il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), è composto da rappresentanti di alto livello della BCE, delle banche centrali e delle autorità di vigilanza dei paesi dell’Unione europea. Il Comitato assiste il SEBC per favorire la cooperazione tra autorità di vigilanza e banche centrali su temi di comune interesse e per analizzare gli assetti strutturali e l’evoluzione congiunturale del sistema bancario europeo.
    • Concambio
      Operazione attraverso la quale un operatore propone di ritirare alcuni titoli in circolazione in cambio di titoli con caratteristiche diverse (quali, ad esempio, scadenze e cedole per le obbligazioni o diritti di voto per le azioni), sulla base di un rapporto predeterminato, definito rapporto di concambio.
    • Confidi
      Organismi, aventi struttura cooperativa o consortile, che esercitano in forma mutualistica attività di garanzia collettiva dei finanziamenti in favore delle imprese socie o consorziate. In base all’art. 13 della L. 24.11.2003, n. 326, possono assumere la qualifica di «soggetti operanti nel settore finanziario », iscritti in un’apposita sezione dell’elenco regolato dall’art. 106 del Testo unico bancario o nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del medesimo Testo unico, ovvero di «banche cooperative a responsabilità limitata».
    • Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council - EPC)
      Struttura organizzativa formata da istituzioni, fra cui banche commerciali, banche di credito cooperativo e casse di risparmio, il cui obiettivo è realizzare l’area di pagamento unica (Single Euro Payments Area – SEPA) e rappresentare l’industria bancaria europea nelle relazioni con il SEBC e con le autorità europee in tema di sistemi di pagamento. L’assemblea inaugurale dell’EPC si è tenuta il 17 giugno 2002.
    • Corporate banking interbancario
      Procedura che consente a una impresa cliente di una pluralità di banche di scambiare, mediante un collegamento telematico con una di esse (banca proponente), i flussi elettronici relativi a disposizioni di incasso e di pagamento e le informazioni sui movimenti, nonché sui saldi dei conti correnti riguardanti tutte o alcune delle banche di cui è cliente (banche passive).
    • Covered bond
      Obbligazioni garantite da attività destinate, in caso di insolvenza dell’emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti. Per quanto la loro disciplina vari da paese a paese, questi strumenti si contraddistinguono per il duplice livello di protezione costituito dal portafoglio di attività poste a garanzia e dall’obbligo di rimborso in capo all’emittente. Nell’ordinamento italiano la legge 30 aprile 1999, n. 130, disciplina la fattispecie delle obbligazioni bancarie garantite (art. 7-bis). Lo schema operativo prevede la cessione da parte di una banca a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia (crediti ipotecari e verso pubbliche amministrazioni) e l’emissione da parte di una banca, anche diversa dalla cedente, di obbligazioni garantite dalla società veicolo a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato. I profili applicativi della disciplina sono contenuti nel regolamento ministeriale n. 310 del 14 dicembre 2006 e nelle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia del 15 maggio 2007, attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 12 aprile 2007. Una fattispecie diversa è quella dei covered bond emessi da Cassa depositi e prestiti spa mediante l’istituzione, in base alla legge a essa applicabile, di un patrimonio separato da quello generale della Cassa e da ogni altro patrimonio della specie.
    • Covered warrant
      Strumento derivato, che conferisce al detentore il diritto di comprare o vendere una prefissata attività sottostante a un determinato prezzo entro o a una certa scadenza. A differenza del Warrant, il covered warrant viene emesso da un soggetto diverso dall’emittente dell’attività a cui è riferito il diritto di opzione. Esso può pertanto essere riferito anche a un’attività quale una merce o un indice azionario.
    • Credit default swap (CDS)
      (vedi: Derivati su crediti)
    • Crediti agevolati
      Operazioni eseguite a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono un concorso agli interessi.
    • Credito al consumo
      Credito concesso alle famiglie per fini personali collegati al consumo di beni e di servizi.
    • Crediti sindacati
      (vedi: Prestiti sindacati)
    • Cross-border deposits
      (vedi: Depositi transnazionali)
    • CSM
      (vedi: Clearing and Settlement Mechanism)
    • CTZ
      (vedi: Certificati del Tesoro)
    • Dealer
      Intermediario finanziario che opera sia in proprio sia per conto terzi.
    • Depositi
      La voce comprende i conti correnti, i depositi con durata prestabilita e quelli rimborsabili con preavviso, le passività subordinate stipulate con una forma tecnica diversa dalle obbligazioni, le operazioni pronti contro termine passive. I depositi in conto corrente comprendono anche gli assegni circolari, mentre non comprendono i conti correnti vincolati. I depositi con durata prestabilita includono i certificati di deposito, compresi quelli emessi per la raccolta di prestiti subordinati, i conti correnti vincolati e i depositi a risparmio vincolati. I depositi rimborsabili con preavviso comprendono i depositi a risparmio liberi e altri depositi non utilizzabili per pagamenti al dettaglio.
    • Depositi overnight, a tempo, broken date
      Overnight: scambio di fondi effettuato nella giornata di negoziazione con rientro nella giornata lavorativa successiva.Tom-next o tomorrow-next: scambio di fondi effettuato nel giorno lavorativo successivo alla giornata di negoziazione con rientro nella giornata lavorativa successiva.Spot-next: scambio di fondi effettuato nel secondo giorno lavorativo successivo alla giornata di negoziazione con rientro nella giornata lavorativa successiva.Depositi a tempo: scambio di fondi effettuato nel secondo giorno lavorativo successivo alla giornata di negoziazione con rientro a scadenze fisse (1 settimana, 2 settimane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12 mesi).Broken date: scambio di fondi con valuta iniziale e valuta finale liberamente concordate fra i contraenti purché di durata inferiore a un anno.
    • Depositi overnight presso l’Eurosistema
      Operazioni dell’Eurosistema che le controparti, su propria iniziativa, possono utilizzare per costituire presso le BCN depositi overnight remunerati a un tasso di interesse prestabilito.
    • Depositi transnazionali (Cross-border deposits)
      Depositi detenuti al di fuori del paese di residenza del detentore.
    • Derivati
      (vedi: Strumenti derivati)
    • Derivati su crediti
      I contratti derivati su crediti consentono di trasferire il rischio di credito relativo a una determinata attività finanziaria sottostante (reference obligation) da un soggetto che intende acquisire copertura dal suddetto rischio (protection buyer) a un soggetto che intende prestarla (protection seller). Tra le più diffuse tipologie di contratti derivati su crediti si ricordano: i credit default swap, nei quali il protection seller, a fronte di un premio periodico, si impegna a effettuare un pagamento finale al protection buyer in caso di inadempienza da parte del soggetto cui fa capo la reference obligation; i credit spread swap, nei quali il protection buyer acquisisce il diritto di riscuotere dal protection seller una somma pari alla differenza tra lo spread di mercato e quello fissato dal contratto; i total rate of return swap, nei quali il protection buyer e il protection seller si scambiano rispettivamente l’ammontare complessivo dei flussi di cassa generati dalla reference obligation e i flussi di cassa legati a un tasso di interesse di mercato maggiorato o diminuito di un determinato spread.
    • Dettaglio
      Sottosistema del sistema di compensazione BI-Comp che riceve – attraverso Operatori Incaricati o altri sistemi di compensazione – informazioni relative ai pagamenti, anche sotto forma di saldo. I pagamenti trattati sono in genere numerosi e di modesto importo, spesso caratterizzati da ripetitività e/o prevedibilità. Le principali procedure elettroniche che immettono i pagamenti in tale sottosistema sono: Bancomat, bonifici di importo non rilevante, incassi commerciali e troncamento assegni. Dal 28 gennaio 2008 il sottosistema tratta anche i bonifici SEPA.
    • Disposizione di incasso
      Ordine dato da un cliente (di norma un’impresa) alla propria banca di incassare – direttamente o per il tramite di altra istituzione creditizia – un credito vantato nei confronti di un terzo. L’ordine può essere impartito mediante la presentazione di documenti cartacei rappresentativi del credito (effetti, fatture, Riba cartacee) ovvero con modalità elettroniche (Mav, Riba elettroniche, RID) e può essere eseguito mediante addebito preautorizzato del conto del debitore, ovvero mediante modalità di volta in volta prescelte dal debitore stesso (addebito in conto corrente, assegno, contante, ecc.).
    • Durata finanziaria
      Costituisce un indicatore del rischio di tasso di interesse a cui è sottoposto un titolo o un portafoglio obbligazionario. La durata finanziaria di Macaulay – quella a cui si fa più comunemente riferimento – è calcolata come media ponderata delle scadenze dei pagamenti per interessi e capitale associati a un titolo obbligazionario. La durata finanziaria modificata misura la semielasticità del prezzo di un titolo rispetto al rendimento (rapporto tra variazione percentuale del prezzo e variazione assoluta del rendimento).
    • e-MID
      (vedi: Mercato interbancario dei depositi)
    • Eonia (Euro overnight index average)
      Media ponderata dei tassi overnight comunicati alla BCE da un campione di banche operanti nell’area dell’euro.
    • EPC
      (vedi: Consiglio europeo per i pagamenti)
    • ETC
      (vedi: Exchange-traded commodities)
    • ETF
      (vedi: Exchange-traded funds)
    • Eurepo
      Tasso di interesse, applicato ai prestiti in euro garantiti da titoli di Stato, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate presso un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.
    • Euribor (Euro interbank offered rate)
      Tasso di interesse, applicato ai prestiti in euro, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate alle ore undici su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.
    • Euro1
      Sistema di netting multilaterale per pagamenti cross-border in euro gestito dall’Euro Banking Association (EBA) Clearing Company. Al sistema partecipano le banche insediate nei paesi della UE. Euro1 garantisce il regolamento di ordini di pagamento tra i partecipanti mediante l’utilizzo di un meccanismo di accodamento dei pagamenti con limiti all’esposizione stabiliti bilateralmente e multilateralmente. La copertura del rischio di insolvenza è ottenuta mediante la costituzione, da parte dei partecipanti, di depositi remunerati (liquidity pool) per un ammontare tale da coprire la massima esposizione debitoria consentita dal sistema.
    • Euromercato
      Insieme delle transazioni su valute depositate fuori dai confini del paese di emissione (eurovalute) e su titoli emessi da non residenti in valuta diversa da quella dei paesi in cui avviene il collocamento (eurotitoli o eurobbligazioni).
    • Eurosistema (vedi anche: Sistema europeo di banche centrali)
      Comprende la BCE e le Banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno introdotto l’euro nella terza fase della UEM. Vi partecipano attualmente quindici banche centrali nazionali. È governato dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo della BCE.
    • Exchange-traded commodities (ETC)
      Fondi assimilabili agli Exchange-traded funds che si prefiggono di replicare l’andamento di indici di prezzi di materie prime.
    • Exchange-traded funds (ETF)
      Fondi comuni di investimento che hanno la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
    • Express II
      Sistema di liquidazione lorda e netta delle operazioni su strumenti finanziari non derivati gestito da Monte Titoli spa. Dal 26 gennaio 2004 ha sostituito definitivamente la liquidazione dei titoli della Banca d’Italia.
    • Factoring
      Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.
    • Fair value
      È il corrispettivo al quale un’attività (passività) può essere scambiata (estinta) in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.
    • Financial Stability Board (FSB)
      A partire dall’aprile del 2009 il Financial Stability Board ha preso il posto dell’FSF. La partecipazione al Board è stata allargata a tutti i paesi del G20, alla Spagna e alla Commissione europea. L’FSB sarà composto dal Presidente, da un Segretariato, dal Plenary Board (a cui partecipano tutti i membri) e da uno Steering Committee (i cui membri saranno selezionati dal Presidente in modo da realizzare un equilibrio tra rappresentanza ed efficacia operativa). Anche il mandato dell’FSB è stato ampliato significativamente rispetto a quello dell’FSF.
    • Financial Stability Forum
      Il Financial Stability Forum è stato istituito nell’aprile del 1999 per promuovere la stabilità finanziaria internazionale attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale nel campo della vigilanza e sorveglianza finanziarie. Appartengono all’FSF le autorità preposte alla vigilanza nazionale dei seguenti paesi Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Italia Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Svizzera. Partecipano inoltre alcune organizzazioni internazionali (Banca Mondiale, BCE, BRI, FMI, e OCSE) e gli organismi responsabili dell’emanazione degli standard contabili internazionali (Basel Committee, IOSCO, IASB, ecc.). Il 2 aprile 2009 l’FSF è stato ridenominato Financial Stability Board.
    • Fondazioni bancarie
      Si tratta di ex banche pubbliche che, ai sensi della L. 30.7.1990, n. 218, e del D.lgs. 20.11.1990, n. 356, hanno effettuato il conferimento dell’azienda bancaria a società bancarie, finanziarie o strumentali di tali società, ricevendo in corrispettivo azioni rappresentative del capitale. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi del D.lgs. 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni, che ne detta la disciplina civilistica e fiscale e regola la dismissione delle partecipazioni detenute nelle società conferitarie.
    • Fondi comuni armonizzati
      Fondi comuni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva CEE 20.12.1985, n. 611, e successive modificazioni, caratterizzati dalla forma aperta, dalla possibilità dell’offerta al pubblico delle quote e da taluni limiti agli investimenti. Con riferimento a questi ultimi si ricorda, tra l’altro, l’obbligo di investire prevalentemente in strumenti finanziari quotati.
    • Fondi comuni di investimento
      Dal punto di vista legale, sono patrimoni, privi di personalità giuridica, suddivisi in quote di pertinenza dei partecipanti, la cui gestione è affidata ad apposite società che ne curano l’investimento in strumenti finanziari, crediti o altri beni. Il patrimonio del fondo è distinto sia da quello della società di gestione, sia da quello dei partecipanti e deve essere depositato presso una banca (banca depositaria). Sono disciplinati dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria del febbraio 1998. Dal punto di vista economico, il termine fa riferimento agli investitori istituzionali che li gestiscono.
    • Fondi comuni di investimento immobiliare
      Sono fondi chiusi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.
    • Fondi comuni di investimento mobiliare aperti
      Sono fondi, disciplinati dal Testo unico in materia d’intermediazione finanziaria, in cui i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote al valore di mercato secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Investono prevalentemente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.
    • Fondi comuni di investimento chiusi
      Sono fondi, disciplinati dal Testo unico in materia d’intermediazione finanziaria, in cui a differenza dei fondi aperti il rimborso delle quote ai partecipanti avviene solo a scadenze predeterminate. Devono necessariamente assumere la forma chiusa i fondi che investono in attività immobiliari, in strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10 per cento del patrimonio, in crediti e in altri beni diversi dagli strumenti finanziari. Assumono generalmente questa forma i fondi che esercitano le attività di investimento nel capitale di rischio delle imprese, nel periodo di avvio dell’attività o in fasi successive del ciclo di vita aziendale, al fine di favorirne lo sviluppo (private equity).
    • Fondi di mercato monetario
      Sono fondi comuni aperti le cui quote sono, in termini di liquidità, altamente sostituibili ai depositi e che, secondo i criteri stabiliti dalla Banca centrale europea, rientrano tra le Istituzioni finanziarie monetarie.
    • Fondi comuni riservati a investitori qualificati
      Sono fondi, disciplinati dal Testo unico in materia d’intermediazione finanziaria, a cui possono partecipare soltanto i cosiddetti investitori qualificati. Si considerano investitori qualificati: le SIM, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, i fondi pensione, le imprese di assicurazione e le altre categorie di soggetti individuate dal decreto del Ministro del Tesoro del 24.5.1999, n. 228. I fondi riservati possono investire il patrimonio anche in deroga ai limiti prudenziali previsti in via generale per gli altri fondi.
    • Fondi comuni speculativi
      Sono fondi, disciplinati dal Testo unico in materia d’intermediazione finanziaria e dal decreto del Ministro del Tesoro del 24.5.1999, n. 228, non sottoposti a vincoli riguardo all’oggetto degli investimenti, che possono derogare ai divieti di carattere generale e alle norme prudenziali fissate per gli altri fondi. Sono previsti limiti al numero massimo di partecipanti, la sottoscrizione minima iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro e l’offerta di quote non può essere oggetto di sollecitazione all’investimento.
    • Fondi pensione
      Fondi che erogano prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori di un’impresa, settore o categoria professionale, volti a integrare il trattamento pensionistico pubblico. La relativa disciplina è contenuta nel D.lgs. 5.12.2005, n. 252, che ha riformato le norme sulla previdenza complementare. I fondi pensione si distinguono in due tipologie principali: negoziali e aperti. Quelli negoziali vengono istituiti per singola azienda o gruppi di aziende o enti, per categorie di lavoratori o comparto di riferimento o per raggruppamenti territoriali, in seguito a contratti collettivi nazionali, accordi o regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria. I fondi aperti sono istituiti da banche, assicurazioni, SGR e SIM e consentono l’adesione su base collettiva o individuale, senza vincoli di appartenenza del lavoratore a specifiche aziende o categorie. Le forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della L. 23.10.1992, n. 421, vengono definite “preesistenti”. Tra queste ultime, si annoverano anche i fondi bancari interni, senza personalità giuridica, già istituiti all’interno delle banche e delle società appartenenti a gruppi bancari. Il D.lgs. 5.12.2005, n. 252, prevede il trasferimento alla Covip della vigilanza su questi fondi, sinora sottoposti alla supervisione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 21.4.1993, n. 124.
    • Fondo di garanzia per le PMI
      Il Fondo – istituito, in base all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, dal Ministero delle Attività Produttive (ora delle Sviluppo economico), alimentato con risorse pubbliche – garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese. Gli interventi del Fondo consistono essenzialmente in “garanzie dirette” a fronte di esposizioni di banche e di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’ art. 107 del TUB e in “contro-garanzie” a fronte delle garanzie rilasciate da confidi. Il Fondo rilascia garanzie per un importo multiplo rispetto alle risorse disponibili (“moltiplicatore”), nei limiti imposti dall’osservanza di uno specifico coefficiente di rischio.
    • Forward rate agreements (FRA)
      Contratti, generalmente scambiati su mercati Over-the-counter, con cui le parti si accordano per ricevere (pagare) alla scadenza la differenza fra il valore calcolato applicando all’ammontare dell’operazione un tasso di interesse predeterminato e il valore ottenuto sulla base del livello assunto da un tasso di riferimento prescelto dalle parti.
    • Futures
      Contratti standardizzati con cui le parti si impegnano a scambiarsi, a un prezzo predefinito e a una data futura, valute, valori mobiliari o beni. Tali contratti sono negoziati su mercati regolamentati, dove viene garantita la loro esecuzione.
    • General collateral
      (vedi: Mercato regolamentato dei pronti contro termine)
    • Gestioni di patrimoni mobiliari
      Servizi svolti dagli intermediari autorizzati ai sensi del Testo unico in materia d’intermediazione finanziaria (banche, SIM, SGR e altri soggetti abilitati), volti a gestire patrimoni mobiliari sia di singoli individui o istituzioni (gestione di portafogli) sia di OICR (gestione collettiva del risparmio).
    • Giroconto
      Operazione con la quale vengono trasferiti fondi tra due conti, intestati a un medesimo titolare, presso una stessa banca o presso la Banca centrale.
    • Girofondo
      Operazione con la quale una banca (originante) trasferisce fondi a un’altra banca (destinataria). Il regolamento può aver luogo mediante scritturazione contabile delle posizioni di debito e credito sui conti accentrati presso la Banca d’Italia o sui conti correnti di corrispondenza.
    • Global bond
      Titolo obbligazionario emesso simultaneamente sull’euromercato e sul mercato interno del paese nella cui valuta il titolo è denominato.
    • Gruppo dei Dieci
      Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.
    • Hedge funds
      Organismi finanziari, localizzati generalmente in Centri finanziari offshore o negli Stati Uniti, contraddistinti dal numero ristretto dei soci partecipanti e dall’elevato investimento minimo richiesto. Non hanno vincoli in materia di obiettivi e strumenti di investimento e possono assumere posizioni finanziandosi anche con forti indebitamenti. Sono soggetti a una normativa prudenziale più limitata rispetto agli altri operatori finanziari. In Italia sono denominati Fondi comuni speculativi.
    • Idem (Italian derivatives market)
      Mercato dei prodotti derivati su titoli azionari e indici di borsa, istituito dalla Consob con delibera del 2.11.1994, n. 8625. Vi vengono scambiati contratti futures e opzioni sull’indice di borsa S&P/Mib e opzioni e futures su singoli titoli azionari.
    • Idex (Italian Derivatives Energy Exchange)
      Mercato, segmento dell’Idem, dove vengono negoziati gli strumenti finanziari derivati sull’energia e relativi indici.
    • Incassi commerciali
      Applicazione interbancaria che prevede la trasmissione, attraverso la RNI, delle informazioni contabili relative alle operazioni Mav, Riba e RID, nonché ad altre tipologie di incassi.
    • Interest rate swap
      È il tasso di riferimento utilizzato per i mutui ipotecari a tasso fisso, calcolato giornalmente dalla Federazione delle banche europee, che indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse.
    • Intermediari creditizi
      Banche e società finanziarie di leasing, di factoring e di credito al consumo iscritte nell’elenco speciale ex art. 107 del Testo unico bancario.
    • Intermediari finanziari
      Soggetti, diversi dalle banche, iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del Testo unico bancario, i quali svolgono professionalmente nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.
    • Intermediari finanziari vigilati
      (vedi: Società finanziarie ex art. 107 del Testo unico bancario)
    • International bank account number (IBAN)
      Codice utilizzato per identificare in maniera univoca, a livello nazionale e internazionale, il conto di un cliente presso un’istituzione finanziaria. Esso rappresenta un’estensione del Basic bank account number (BBAN) utilizzato solo a livello nazionale al quale è aggiunto un prefisso nazionale e un codice di controllo.
    • Investimento diretto
      La V edizione del Manuale di bilancia dei pagamenti dell’FMI definisce «diretto» l’investimento fatto per acquisire un «interesse durevole» in un’impresa (direct investment enterprise) che opera in un paese diverso da quello in cui risiede l’investitore. Gli investimenti diretti assumono tre forme principali: a) acquisizione di partecipazioni azionarie o di altro tipo al capitale sociale dell’impresa estera (equity); b) reinvestimento degli utili non distribuiti da parte dell’impresa estera; c) conferimento di altri capitali non-equity (prestiti intersocietari, ecc.). L’FMI include nel novero delle direct investment enterprises solo quelle società nelle quali l’investitore acquisisce almeno il 10 per cento delle azioni (o delle quote di capitale) con diritto di voto. Le direct investment enterprises sono ulteriormente suddivise in associates (società consociate, di cui l’investitore possiede fino al 49 per cento), subsidiaries (società controllate, 50 per cento o più), e branches (filiali, 100 per cento).
    • Investitori istituzionali
      Comprendono: le compagnie di assicurazione, i Fondi pensione, gli OICVM e le Gestioni di patrimoni mobiliari (vedi).
    • Istituti di moneta elettronica (Imel)
      Imprese, diverse dalle banche, che svolgono in via esclusiva l’attività di emissione di Moneta elettronica. Possono anche svolgere attività connesse e strumentali a quella esercitata in esclusiva e offrire servizi di pagamento. È preclusa loro l’attività di concessione di crediti in qualunque forma.
    • Istituzioni finanziarie monetarie (IFM)
      Includono, oltre alle banche centrali, le banche, i fondi comuni monetari e le altre istituzioni finanziarie residenti, la cui attività consiste nel ricevere depositi e/o strumenti altamente sostituibili ai depositi da enti diversi dalle IFM e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti in titoli per proprio conto. Le IFM comprendono anche gli Istituti di moneta elettronica (Imel) e dal settembre 2006 la Cassa depositi e prestiti spa (CDP).
    • Leasing
      Contratto con il quale il locatore (società di leasing) concede al locatario il godimento di un bene per un tempo determinato. Il locatario, al termine della locazione, ha facoltà di acquistare la proprietà del bene a condizioni prefissate. Il bene viene preventivamente acquistato o fatto costruire dal locatore su scelte e indicazioni del locatario.
    • Leva finanziaria
      (vedi: Leverage)
    • Leverage
      Indicatore di struttura finanziaria volto a cogliere il peso relativo dei debiti finanziari (a breve, a medio e a lungo termine) nel passivo delle imprese non finanziarie. È costituito dal rapporto tra i debiti finanziari e la somma di debiti finanziari e capitale di rischio.
    • Leveraged buy-out
      Operazione di acquisizione di società finanziata con capitale di prestito.
    • LIBOR (London interbank offered rate)
      Tasso di interesse a breve termine per le principali eurovalute sul mercato interbancario di Londra.
    • Market makers
      Intermediari finanziari specializzati, il cui compito è quello di garantire liquidità e spessore al mercato. Essi hanno di solito obblighi quantitativi di presenza continuativa sul mercato e, a volte, di competitività dei prezzi in acquisto (denaro) e in vendita (lettera) a cui si impegnano a concludere le transazioni.
    • Matrice dei conti
      Schema informativo mediante il quale le banche inviano le segnalazioni statistiche di Vigilanza alla Banca d’Italia.
    • Mav (Pagamento mediante avviso)
      Ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l’avvenuto pagamento attraverso una apposita procedura interbancaria su RNI.
    • Mercato Expandi
      Mercato della Borsa Italiana finalizzato alla quotazione di imprese a piccola e media capitalizzazione. Il mercato è stato istituito l’11 novembre 2003. Tra i principali requisiti posti per la quotazione su questo mercato figurano una capitalizzazione prevedibile non inferiore a un milione di euro e un flottante pari ad almeno il 10 per cento del capitale e comunque non inferiore a un milione di euro.
    • Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC)
      Segmento di mercato della piattaforma e-MID nel quale vengono scambiati depositi su base anonima e garantiti dai rischi di credito. Possono essere scambiati depositi con scadenza pari a una, due e tre settimane e a uno, due, tre, quattro, cinque e sei mesi. Il nuovo segmento di mercato è stato avviato il 2 febbraio 2009 dalla Banca d’Italia e dalla e-MID SIM spa.
    • Mercato interbancario dei depositi (e-MID)
      Mercato per la negoziazione di depositi interbancari attraverso circuito telematico gestito da e-MID SIM spa (vedi: Depositi overnight). Sulla piattaforma e-MID sono attive le seguenti sezioni di mercato: trasparente multilaterale; trasparente bilaterale, denominata Request for quote; il Mercato Interbancario Collateralizzato.
    • Mercato primario dei valori mobiliari
      Mercato nel quale vengono offerti i titoli di nuova emissione.
    • Mercato regolamentato dei pronti contro termine
      È il mercato italiano telematico, gestito dalla società MTS, in cui vengono negoziati contratti pronti contro termine in titoli di Stato; è stato istituito con DM 24.10.1997 e le negoziazioni hanno avuto inizio il 12.12.1997. I contratti pronti contro termine consistono in una vendita di titoli a pronti e contestuale impegno di riacquisto a termine (per la controparte, in un simmetrico impegno di acquisto a pronti e vendita a termine); il prezzo è espresso in termini di tasso di interesse annuo. Esistono due tipi di contratti: general collateral e special repo. Il primo, per il quale non viene indicato il titolo sottostante, ha come finalità la concessione di un finanziamento garantito da titoli, che permette di ridurre i rischi di controparte; il secondo tipo, che presenta di norma tassi di interesse più bassi del primo, ha come obiettivo principale il prestito di un titolo specifico.
    • Mercato secondario dei valori mobiliari
      Mercato nel quale vengono scambiati titoli già in circolazione.
    • Mercato telematico dei titoli di Stato (MTS)
      Mercato regolamentato per la contrattazione all’ingrosso di titoli di Stato, istituito nel 1988 e privatizzato nel 1997. È disciplinato dal decreto del Ministro del Tesoro del 13.5.1999, n. 219; si articola nei comparti cash (compravendite a pronti), repo (pronti contro termine) e coupon stripping (negoziazione separata di cedole e mantello).
    • Midex
      Indice dei corsi composto da 25 titoli selezionati tra quelli più scambiati e a maggior capitalizzazione sul mercato di borsa italiano, dopo quelli inclusi nello S&P/Mib. La composizione dell’indice viene rivista semestralmente, in concomitanza con quella dello S&P/Mib.
    • Moneta
      Gli aggregati monetari dell’area dell’euro comprendono: M1: circolante e depositi in conto corrente; M2: M1, depositi con durata prestabilita fino a 2 anni, depositi rimborsabili con preavviso fino a 3 mesi; M3: M2, pronti contro termine, quote di fondi comuni monetari, titoli di mercato monetario e obbligazioni con scadenza originaria fino a 2 anni. I contributi nazionali agli aggregati monetari M1, M2 e M3 sono calcolati escludendo il circolante, poiché, con l’introduzione dell’euro, non è più direttamente misurabile la quantità di banconote e di monete effettivamente detenuta in ciascun paese.
    • Moneta elettronica
      Strumento di pagamento prepagato costituito da un valore monetario che rappresenta un credito nei confronti dell’emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso, accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente. Viene emessa da banche e Istituti di moneta elettronica (Imel).
    • Monte Titoli spa
      Società di gestione accentrata di strumenti finanziari che gestisce il sistema di liquidazione dei titoli Express II.
    • MTS
      (vedi: Mercato telematico dei titoli di Stato)
    • Obbligazioni bancarie
      Titoli di debito che impegnano la banca emittente al rimborso del capitale oltre che alla corresponsione degli interessi, di ammontare fisso o variabile nell’arco della durata prestabilita. La normativa di vigilanza prescrive che la durata media di una emissione non possa essere inferiore a 24 mesi. L’eventuale rimborso anticipato non può avvenire prima di 18 mesi e deve essere esplicitamente previsto dal regolamento di emissione.
    • Obbligazioni bancarie garantite
      (vedi: Covered bond)
    • Obbligazioni con warrant
      (vedi: Warrant)
    • Obbligazioni convertibili in azioni
      Sono titoli obbligazionari che attribuiscono al possessore il diritto di convertirli, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società.
    • Offerta pubblica di acquisto
      (vedi: OPA)
    • OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio)
      La voce comprende gli OICVM e gli altri Fondi comuni di investimento.
    • OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari)
      La voce comprende i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, e le Società di investimento a capitale variabile
    • OPA (Offerta pubblica di acquisto)
      Offerta rivolta al pubblico e finalizzata all’acquisto di strumenti finanziari. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari, l’offerta pubblica viene definita di scambio. L’offerta pubblica è irrevocabile e si rivolge a parità di condizioni a tutti i possessori degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’OPA stessa. Nel caso di società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani, è previsto l’obbligo da parte di chi, in seguito ad acquisti a titolo oneroso, pervenga a detenere una quota superiore al 30 per cento di offrire ai restanti azionisti l’acquisto della totalità delle azioni ordinarie della società eccedenti la quota che egli precedentemente deteneva (OPA totalitaria obbligatoria). Sono previste ipotesi di esenzione dall’obbligo. In particolare, l’obbligo non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta in seguito a una precedente offerta pubblica avente per oggetto almeno il 60 per cento delle azioni ordinarie e che soddisfa ulteriori condizioni indicate dalla legge (OPA preventiva). La fattispecie della cosiddetta OPA residuale configura l’obbligo da parte di chi venga a detenere una partecipazione superiore al 90 per cento di promuovere un’OPA sul restante capitale della società, se entro quattro mesi non ha ripristinato un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
    • Operazioni dell’Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti
      (vedi: Depositi overnight presso l’Eurosistema; Operazioni di rifinanziamento marginale)
    • Operazioni della Banca d’Italia
      Le operazioni della Banca d’Italia sono effettuate in applicazione delle decisioni di politica monetaria adottate dal Consiglio direttivo della BCE. L’Eurosistema dispone di diverse tipologie di strumenti per la conduzione delle operazioni di mercato aperto: lo strumento più importante è rappresentato dalle operazioni temporanee (da attuarsi sulla base di contratti di vendita/acquisto a pronti con patto di riacquisto/vendita a termine o di prestiti garantiti). L’Eurosistema può anche far ricorso a operazioni definitive, all’emissione di certificati di debito della BCE, agli swap in valuta e alla raccolta di depositi a tempo determinato. Le operazioni di mercato aperto sono svolte dalle singole BCN su iniziativa della BCE, che ne stabilisce le modalità e le condizioni. Esse possono essere condotte sulla base di aste standard, aste veloci o procedure bilaterali. Con riferimento alle finalità perseguite, le operazioni temporanee di mercato aperto si possono distinguere in: operazioni di rifinanziamento principali, a partire dal 9 marzo 2004, effettuate con frequenza settimanale e scadenza a 1 settimana, mediante aste standard: forniscono la maggior parte del rifinanziamento necessario al settore finanziario; operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, effettuate con frequenza mensile e scadenza a 3 mesi, mediante aste standard; operazioni di fine-tuning, senza cadenza prestabilita: mirano a regolare gli effetti sui tassi di interesse causati da fluttuazioni impreviste della liquidità nel mercato; sono di norma effettuate mediante aste veloci o procedure bilaterali e possono consistere in operazioni temporanee, definitive, di swap in valuta o di raccolta di depositi a tempo determinato; operazioni di tipo strutturale: mirano a modificare la posizione strutturale di liquidità del settore bancario nei confronti dell’Eurosistema, possono avere la forma di operazioni temporanee o di emissione di certificati di debito della BCE e sono effettuate dalle BCN attraverso aste standard; se le operazioni strutturali sono di tipo definivo sono effettuate attraverso procedure bilaterali.
    • Operazioni di fine-tuning
      (vedi: Operazioni della Banca d’Italia)
    • Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine
      (vedi: Operazioni della Banca d’Italia)
    • Operazioni di rifinanziamento marginale
      Operazioni dell’Eurosistema che le controparti, su propria iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito overnight a un tasso di interesse prestabilito.
    • Operazioni di rifinanziamento principali
      (vedi: Operazioni della Banca d’Italia)
    • Operazioni di tipo strutturale
      (vedi: Operazioni della Banca d’Italia)
    • Opzioni
      Strumenti derivati che assegnano il diritto, ma non l’impegno, di acquistare (call option) o di vendere (put option) uno strumento finanziario a un prezzo prefissato entro oppure a una data futura determinata.
    • Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
      (vedi: OICVM)
    • Overnight
      (vedi: Depositi overnight)
    • PagoBancomat
      Iniziativa realizzata dal sistema bancario italiano per l’utilizzo attraverso POS presso gli esercizi commerciali convenzionati delle carte di debito contraddistinte dal marchio PagoBancomat. È regolata da una convenzione interbancaria gestita dall’ABI (Cogeban).
    • Partite deteriorate
      Partite in sofferenza, Partite incagliate, crediti scaduti o sconfinanti da oltre
    • Partite in sofferenza
      (vedi: Sofferenze)
    • Partite incagliate
      Esposizioni verso affidati in temporanea situazione di obiettiva difficoltà che, peraltro, possa essere prevedibilmente superata in un congruo periodo di tempo.
    • Passività subordinate
      Prestiti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione computabili e non computabili nel patrimonio dell’emittente in base alla vigente disciplina di Vigilanza.
    • Patrimonio di vigilanza
      Costituito dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare entrambi al netto delle relative deduzioni. Il patrimonio supplementare viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Per maggiori informazioni cfr. la Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.
    • Piattaforma unica condivisa
      Infrastruttura tecnica unica condivisa attraverso cui opera il sistema di regolamento lordo in tempo reale europeo TARGET2. Essa si caratterizza per una struttura di tipo modulare ed è composta da quattro moduli obbligatori (Payment Module, Information and Control Module, Static Data Module e Contingency Module), e altri opzionali. La Banca d’Italia, oltre ai cennati moduli obbligatori, ha adottato i tre moduli opzionali (Home Accounting Module, Standing Facilities Module e Reserve Management Module).
    • Polizze vita index-linked
      Polizze vita con prestazioni ancorate a indici di riferimento, normalmente tratti dai mercati azionari. La polizza può prevedere la garanzia di un capitale o rendimento minimo.
    • Polizze vita rivalutabili
      Polizze vita con prestazioni collegate a una gestione separata di valori mobiliari. L’assicuratore garantisce la corresponsione del capitale assicurato e di una rivalutazione pari a una parte del rendimento della gestione separata.
    • Polizze vita unit-linked
      Polizze vita con prestazioni collegate al valore di fondi d’investimento. La polizza può prevedere la garanzia di un capitale o rendimento minimo.
    • POS o punto di vendita
      Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare il pagamento di beni o servizi presso il loro fornitore utilizzando carte di pagamento. L’apparecchiatura consente il trasferimento delle informazioni necessarie per l’autorizzazione e la registrazione, in tempo reale o differito, del pagamento.
    • Posizioni aperte (Open interest)
      Nei mercati dei futures e delle opzioni, le posizioni aperte sono rappresentate dal totale delle operazioni di acquisto/vendita a termine che non sono state chiuse dagli investitori con operazioni di segno inverso.
    • Preference shares
      Titoli che associano a forme di remunerazione ancorate ai tassi di mercato caratteristiche di subordinazione particolarmente accentuate, ad esempio il mancato recupero negli esercizi successivi degli interessi non corrisposti dalla banca e la partecipazione alle perdite della banca stessa nel caso in cui esse determinino una rilevante riduzione delle risorse patrimoniali. Le Istruzioni di Vigilanza fissano le condizioni in base alle quali le preference shares possono essere computate nel patrimonio di base delle banche e dei gruppi bancari.
    • Prestiti delle banche
      L’aggregato comprende, oltre agli impieghi, i pronti contro termine attivi, gli effetti insoluti al protesto e propri, le partite in sofferenza, i prestiti subordinati, le somme depositate dalle banche su conti facenti capo al Tesoro e altre voci di minore entità.
    • Prestiti ristrutturati
      Crediti per i quali una banca, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio rinegoziazione della durata, riduzione del capitale e/o degli interessi) che danno luogo a una perdita.
    • Prestiti sindacati
      Operazioni di finanziamento in cui una o più istituzioni finanziarie capofila contrattano le condizioni con il debitore e organizzano il collocamento di quote del prestito presso altri intermediari.
    • Prestiti subordinati
      Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell’ente emittente.
    • Private equity
      (vedi: Fondi comuni di investimento chiusi)
    • Project financing
      Operazione di finanziamento a lungo termine che prevede il coinvolgimento dei soggetti privati nella realizzazione e nell’accollo totale o parziale dei costi di opere pubbliche in vista di guadagni futuri legati alla gestione delle opere medesime.
    • Raccolta bancaria
      Comprende i depositi e le obbligazioni.
    • Rating
      Esprime la valutazione, formulata da un’agenzia privata specializzata, del merito di credito di un soggetto emittente obbligazioni sui mercati finanziari internazionali, ovvero della probabilità che questi faccia fronte puntualmente al servizio del debito. Il rating fornisce agli operatori finanziari un’informazione omogenea sul grado di rischio degli emittenti e riveste una grande importanza per gli investitori che non sono in grado di effettuare autonomamente l’analisi del rischio di credito. L’assegnazione di un rating agevola per gli emittenti il processo di fissazione del prezzo e di collocamento dei titoli emessi. Per questi motivi, i soggetti che desiderano collocare titoli sui mercati finanziari internazionali sono indotti a richiedere una valutazione del loro merito di credito alle agenzie di rating. In alcuni casi, anche in relazione all’importanza del soggetto emittente, le agenzie possono assegnare d’iniziativa un rating che, in questo caso, viene definito «implicito». Le agenzie definiscono una graduatoria, diversa per le obbligazioni a breve e a lungo termine, in funzione del grado di solvibilità dell’emittente; questa graduatoria prevede, per il debito a lungo termine, un massimo di affidabilità AAA (assenza di rischio); sotto tale livello sono previsti vari tipi di classificazioni. Le principali agenzie di rating, circa una decina, sono dislocate soprattutto negli Stati Uniti. Le più rappresentative sono Standard & Poor’s e Moody’s, le uniche, tra l’altro, che forniscano una gamma completa di valutazione, differenziata sia per tipologia dell’emittente che per strumento finanziario.
    • Recapiti locale
      Sottosistema del sistema di compensazione BI-Comp destinato al trattamento degli assegni e degli altri titoli di pagamento cartacei scambiati tra operatori aderenti alla medesima Stanza di compensazione. Dal 12 ottobre 1998 sono operative solo le Stanze di Roma e Milano.
    • Rendimento medio effettivo
      Tasso di sconto da applicare alle prestazioni future offerte dal titolo per ottenere un valore attuale pari al corso o al prezzo di emissione.
    • Rendistato
      Media mensile dei rendimenti di un campione di titoli pubblici a tasso fisso, attualmente costituito dai BTP con vita residua superiore all’anno.
    • Requisiti patrimoniali
      Risorse patrimoniali minime richieste a banche, SIM, intermediari finanziari vigilati e SGR, commisurate al tipo di attività svolta e ai rischi finanziari sottostanti.
    • Rete nazionale interbancaria (RNI)
      Infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra gli operatori del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla SIA-SSB.
    • Riba (Ricevuta bancaria)
      Ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso, attraverso una apposita procedura interbancaria su RNI, alla banca domiciliataria la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore.
    • RID (Rapporti interbancari diretti)
      Ordine di incasso di crediti che presuppone una preautorizzazione all’addebito in conto da parte del debitore. L’esecuzione dell’ordine prevede la trasmissione attraverso una apposita procedura interbancaria su RNI delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria).
    • Rischio di credito
      Eventualità per il creditore che un’obbligazione finanziaria non venga assolta né alla scadenza né successivamente.
    • Rischio di liquidità
      Eventualità per il creditore che un’obbligazione finanziaria non venga assolta alla scadenza, ma con ritardo non predeterminato anche se breve. Nei sistemi di pagamento prende la denominazione di rischio di regolamento.
    • Rischio operativo
      Rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni; esso comprende il rischio legale, mentre non include quello strategico e di reputazione.
    • Rischio sistemico
      Rischio che l’insolvenza o il fallimento di uno o più intermediari determini generalizzati fenomeni di ritiro dei depositi, provocando insolvenze o fallimenti a catena di altri intermediari. Nei sistemi di pagamento, rischio che l’incapacità di un partecipante ai sistemi di compensazione di assolvere alle proprie obbligazioni dia luogo all’inadempienza a catena di altri aderenti e/o di altri circuiti di regolamento.
    • Riserva di liquidità per i pagamenti urgenti
      Funzionalità offerta per la gestione della liquidità nei sistemi di regolamento lordo. Consente ai partecipanti di riservare una parte della propria disponibilità detenuta sul conto per il regolamento dei pagamenti urgenti. Nel corso della giornata i partecipanti possono modificare in tempo reale l’importo da destinare alla riserva.
    • Riserva obbligatoria
      La riserva obbligatoria nell’area dell’euro è disciplinata dall’art. 19 dello Statuto del SEBC, dal regolamento CE 23.11.1998, n. 2531, dal regolamento CE 1.12.1998, n. 2818, e dal regolamento CE 12.9.2003, n. 1745. Il regolamento della BCE ha stabilito che l’aggregato soggetto agli obblighi di riserva comprende le seguenti passività delle banche denominate in qualsiasi valuta: depositi, titoli di debito, strumenti di raccolta a breve termine. Sono escluse le passività nei confronti della BCE e delle banche centrali dei paesi che hanno adottato l’euro nonché delle altre banche soggette alla riserva obbligatoria dell’Eurosistema. Si applica una aliquota pari a zero alle passività con scadenza superiore a 2 anni e ai pronti contro termine, al 2 per cento alle rimanenti; viene riconosciuta una esenzione di 100.000 euro dalla riserva dovuta. L’Eurosistema ha adottato il meccanismo della mobilizzazione della riserva obbligatoria, che prevede un rispetto dell’obbligo in media. Fino al 23 gennaio 2004 il periodo di mantenimento della riserva obbligatoria aveva inizio il 24 di ciascun mese e termine il 23 del mese successivo. Dal 24 gennaio 2004 il periodo di mantenimento inizia nel giorno di regolamento dell’operazione di rifinanziamento principale immediatamente successiva alla riunione del Consiglio direttivo in cui si valuta l’orientamento della politica monetaria e termina nel giorno precedente la data del regolamento della corrispondente operazione nel mese successivo. Per le istituzioni soggette agli obblighi di segnalazione, i dati di bilancio di fine mese vengono utilizzati ai fini della determinazione dell’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento che ha inizio nel secondo mese successivo a tale data. Le banche possono movimentare l’intero ammontare del deposito. La misura della remunerazione della riserva obbligatoria è pari al tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principali effettuate dall’Eurosistema durante il periodo di mantenimento.
    • Risparmio gestito
      (vedi: Investitori istituzionali)
    • Saldo finanziario
      Differenza tra il flusso complessivo delle attività finanziarie e quello delle passività dei diversi settori istituzionali. Concettualmente corrisponde all’accreditamento o all’indebitamento netto del conto del capitale della contabilità nazionale. Discrepanze tra questi due saldi possono essere determinate dalle diverse fonti utilizzate.
    • SEPA
      La SEPA (Single Euro Payments Area – Area unica dei pagamenti in euro) è un progetto promosso dalla Banca centrale europea e dalla Commissione europea della cui realizzazione è responsabile il Consiglio europeo per i pagamenti. La SEPA mira a estendere il processo d’integrazione europea ai pagamenti al dettaglio in euro effettuati con strumenti diversi dal contante (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento), con l’obiettivo di favorire l’efficienza e la concorrenza all’interno dell’area. In concreto i cittadini europei hanno la possibilità di effettuare pagamenti in euro a favore di beneficiari situati in qualsiasi paese dell’area, utilizzando un singolo conto bancario e un insieme di strumenti di pagamento armonizzati. Nell’ottica SEPA, tutti i pagamenti al dettaglio in euro sono considerati “domestici”, venendo meno la distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri all’interno dell’area.
    • Servicer
      Intermediario vigilato dalla Banca d’Italia (società finanziaria iscritta nell’elenco speciale ex art. 107 TUB o banca) cui, in base alle previsioni della legge 30.4.1999, n. 130, è affidata la verifica della “conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo” oltre all’esecuzione delle attività di riscossione dei crediti ceduti e i connessi servizi di incasso e pagamento.
    • SGR (Società di gestione del risparmio)
      Società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. In particolare, esse sono autorizzate a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione, nonché patrimoni di Sicav, e a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.
    • SIA-SSB
      Il gruppo SIA-SSB, nato dalla fusione per incorporazione di SIA (Società Interbancaria per l’Automazione) in SSB (Società per i Servizi Bancari), gestisce la Rete nazionale interbancaria e offre servizi di base dati a supporto del sistema dei pagamenti; gestisce le piattaforme per i mercati finanziari italiani e per il sistema di compensazione europeo STEP2; fornisce servizi di compensazione al dettaglio per i pagamenti da regolare in BI-Comp; tratta operazioni con carte di debito e di credito. SIA-SSB costituisce la componente di scambio del CSM SIA-SSB/BI-Comp.
    • Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
      Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti in forma societaria, introdotti nel nostro ordinamento dal D.lgs. 25.1.1992, n. 84, ora disciplinati dal Testo unico in materia d’intermediazione finanziaria.
    • Sicav armonizzate
      Sicav che rispondono agli stessi requisiti richiesti per i Fondi comuni armonizzati.
    • SIM (Società di intermediazione mobiliare)
      Società – diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari vigilati – autorizzate alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del Testo unico in materia d’intermediazione finanziaria. Per servizi di investimento si intendono le seguenti attività aventi per oggetto strumenti finanziari: la negoziazione per conto proprio e per conto terzi; il collocamento; la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; la ricezione e la trasmissione di ordini nonché la mediazione. Le SIM sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob.
    • Sistema di compensazione
      Insieme delle infrastrutture, delle procedure tecnico-operative e delle norme giuridiche che consente ai partecipanti di scambiarsi e compensare le reciproche ragioni di debito e credito, provvedendo al regolamento dei soli saldi finali a chiusura del ciclo operativo. I saldi possono essere calcolati su base bilaterale (cioè nei confronti di ciascuna controparte) o su base multilaterale (nei confronti del sistema nel suo complesso).
    • Sistema di regolamento lordo
      Insieme delle infrastrutture, delle norme e delle procedure tecniche e operative che consente ai partecipanti di regolare singole operazioni o reciproche obbligazioni direttamente su conti presso la Banca centrale e, per le transazioni in titoli, presso i sistemi di deposito accentrato dei valori mobiliari.
    • Sistema europeo di banche centrali (SEBC)
      Il SEBC è composto dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali dei 27 Stati membri dell’Unione europea, ossia comprende, oltre ai membri dell’Eurosistema, anche le Banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno introdotto l’euro nella terza fase della UEM. Il SEBC è governato dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo della BCE.
    • Società di gestione armonizzata
      Società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia autorizzata, ai sensi delle direttive comunitarie in materia di OICVM, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
    • Società di gestione del risparmio
      (vedi SGR)
    • Società di intermediazione mobiliare
      (vedi: SIM)
    • Società di investimento a capitale variabile
      (vedi: Sicav)
    • Società finanziarie ex art. 107 del Testo unico bancario
      Intermediari finanziari iscritti, in base ai criteri fissati dal Ministro dell’Economia e delle finanze, nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del Testo unico in materia bancaria e creditizia, e sottoposti ai controlli della Banca d’Italia.
    • Società per la cartolarizzazione dei crediti
      (vedi: società veicolo)
    • Società veicolo
      Società che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che, in tale ambito, emette strumenti finanziari negoziabili.
    • Sofferenze
      Crediti al valore nominale nei confronti di soggetti in stato d’insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
    • Sovereign Wealth Funds
      Fondi di investimento controllati direttamente dai governi, utilizzati per investire surplus fiscali o riserve di valuta estera in strumenti finanziari emessi da paesi terzi (azioni, obbligazioni, immobili). Sulla base del loro obiettivo principale, il Fondo monetario internazionale distingue cinque tipi di fondi sovrani: a) fondi di stabilizzazione; b) fondi di risparmio; c) fondi di investimento delle riserve; d) fondi di sviluppo; e) fondi pensione collettivi. I fondi sovrani più attivi sono quelli dei paesi esportatori di petrolio e gas (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Norvegia) e quelli degli esportatori asiatici (Cina, Singapore, Taiwan).
    • STEP2
      Sistema europeo di compensazione dei pagamenti al dettaglio di proprietà di EBA Clearing. Nasce nel 2003 per il trattamento dei bonifici transfrontalieri intraeuropei; nel 2006 l’offerta di servizi viene estesa ai bonifici nazionali scambiati tra alcune banche italiane partecipanti al sistema. Dal 28 gennaio 2008 il sistema tratta anche bonifici SEPA. L’infrastruttura tecnica per l’elaborazione e la compensazione dei pagamenti immessi è offerta dalla SIA-SSB.
    • Strumenti derivati
      Attività finanziarie il cui valore è determinato da quello di altri titoli scambiati sul mercato. Tra gli strumenti negoziati sui mercati regolamentati si ricordano i futures e le opzioni. Tra quelli scambiati sui mercati over-the-counter si ricordano gli swap e i contratti forward.
    • Strumenti di pagamento SEPA
      Il progetto SEPA prevede attualmente tre tipologie di strumenti (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento) che rappresentano servizi di base standardizzati a cui i diversi intermediari potranno aggiungere funzionalità ulteriori. In ambito EPC sono stati definiti il “SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook” e il “SEPA Direct Debit Scheme Rulebook”, in cui sono descritte le regole, le prassi e gli standard interbancari relativi, rispettivamente, ai servizi di bonifico e di addebito diretto. Per le carte di pagamento invece è stato definito un insieme di principi, regole e linee guida, dettagliati in un apposito documento denominato “SEPA Cards Framework”. Dal primo gennaio 2008 le carte di pagamento di nuova emissione sono conformi agli standard SEPA (che, tra l’altro, prevedono l’utilizzo della tecnologia del micro-chip); il 28 gennaio è stato invece introdotto il bonifico SEPA. Il 1° novembre 2009, in concomitanza con il recepimento della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, sarà avviata l’offerta dell’addebito diretto SEPA.
    • Strumenti ibridi del patrimonio di base
      Strumenti finanziari computati, entro limiti specifici, nel patrimonio di base in presenza di condizioni di permanenza nella disponibilità dei fondi raccolti e capacità di assorbimento delle perdite che garantiscano pienamente la stabilità patrimoniale delle banche. Tali strumenti possono essere classificati come innovativi o non innovativi in funzione della presenza o meno di incentivi al rimborso anticipato da parte dell’emittente (ad es.: clausole di step up).
    • Swap sui tassi di interesse, sulle valute e sui tassi di inflazione
      Operazione consistente nello scambio di flussi finanziari tra operatori secondo determinate modalità contrattuali. Nel caso di uno swap sui tassi di interesse, le controparti si scambiano flussi di pagamento di interessi calcolati su un capitale nozionale di riferimento in base a criteri differenziati (ad es. una controparte corrisponde un flusso a tasso fisso, l’altra a tasso variabile). Nel caso di uno swap sulle valute, le controparti si scambiano specifici ammontari di due diverse valute, restituendoli nel tempo secondo modalità predefinite che riguardano sia il capitale sia gli interessi. Nel caso di uno swap sul tasso di inflazione le controparti si scambiano flussi di pagamento calcolati su un capitale nozionale di riferimento e sulla base dell’andamento di un determinato indice dei prezzi dei beni di consumo nel periodo di riferimento del contratto (ad es. una controparte corrisponde un flusso a tasso fisso, l’altra a tasso variabile che dipende dalla variazione dell’indice).
    • SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
      Rete telematica per il trattamento di operazioni finanziarie internazionali. Creata e gestita da banche, è accessibile a qualsiasi organismo la cui attività consista nel fornire al pubblico servizi finanziari e di pagamento.
    • S&P/MIB
      Indice azionario del mercato italiano, rappresentativo delle società a maggiore capitalizzazione, calcolato e gestito dalla Standard & Poor’s Inc. e dalla Borsa Italiana; i titoli che lo compongono sono ponderati con il loro flottante. La composizione dell’indice è aggiornata con cadenza semestrale sulla base di tre criteri: flottante, liquidità e rappresentazione dei principali settori del mercato, secondo la classificazione GICS (Global industry classification standard).
    • TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System)
      Sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali della UE hanno realizzato per la terza fase della UEM (1999) per la gestione dei pagamenti d’importo rilevante in moneta unica. Il sistema, costituito dai sistemi di regolamento nazionali e dalle infrastrutture necessarie a collegarli è stato dismesso il 19 maggio 2008, in concomitanza con il completamento della migrazione al nuovo sistema TARGET2.
    • TARGET2
      Sistema di regolamento lordo in tempo reale che rappresenta l’evoluzione di TARGET, sviluppato con lo scopo di soddisfare le esigenze derivanti dalla crescente integrazione finanziaria nell’ambito dell’area dell’euro. La relativa infrastruttura tecnica è stata realizzata ed è gestita congiuntamente dalla Banca d’Italia, dalla Bundesbank e dalla Banque de France per conto dell’Eurosistema; il sistema è costituito da una piattaforma unica condivisa che offre un servizio armonizzato con uno schema tariffario uniforme. Sebbene sia basato su una infrastruttura unica, TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento costituita da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come “sistemi” secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della direttiva sulla settlement finality. TARGET2 è stato avviato il 19 novembre 2007 ed è divenuto pienamente operativo il 19 maggio 2008, con la conclusione della fase di migrazione.
    • TARGET2-Banca d’Italia
      È la componente italiana del sistema di regolamento in tempo reale TARGET2, a cui la piazza finanziaria italiana è migrata a partire dal 19 maggio 2008. Ha sostituito il sistema di regolamento lordo dei pagamenti di elevato ammontare BI-Rel che è cessato a partire dalla medesima data.
    • Tier 3
      Gli elementi patrimoniali rientranti nel patrimonio di terzo livello (tier 3) possono essere utilizzati soltanto a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato – esclusi i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” – ed entro il limite pari al 71,4 per cento di detti requisiti. Per ulteriori dettagli si vedano le “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), disponibili sul sito internet dell’Istituto.
    • Titoli di Stato
      Titoli obbligazionari del Tesoro italiano. Attualmente comprendono i Prestiti della Repubblica, emessi sui mercati esteri, e le seguenti tipologie di titoli emessi sul mercato interno: BOT, BTP e alcune tipologie di Certificati del Tesoro.
    • Titoli equity linked
      Titoli strutturati il cui rendimento è legato all’andamento di una o più azioni quotate ovvero di indici rappresentativi di uno o più mercati azionari.
    • Titoli fixed reverse floater
      Titoli strutturati caratterizzati da durate generalmente lunghe e da cedole fisse ed elevate nei primi anni di vita del titolo e successivamente correlate in maniera inversa all’andamento dei tassi di interesse.
    • Titoli fund linked
      Titoli strutturati il cui rendimento è legato all’andamento di uno o più fondi comuni di investimento.
    • Titoli reverse convertible
      Titoli che abbinano a uno strumento di debito di tipo tradizionale un’opzione put, esercitabile alla scadenza dall’emittente nei confronti del sottoscrittore, su una quantità predefinita di un’attività finanziaria o di un parametro di largo mercato (cosiddetto sottostante), a un prezzo anch’esso prestabilito. In caso di andamento sfavorevole del sottostante, alla scadenza possono essere rimborsati anche a un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Data questa caratteristica, i titoli reverse convertible non sono giuridicamente annoverabili tra gli strumenti obbligazionari.
    • Titoli sintetici
      Attività finanziarie che, attraverso l’abbinamento di due o più strumenti finanziari (di cui solitamente almeno uno derivato), consentono di ottenere un’altra tipologia di strumenti finanziari. Ad esempio, un titolo di debito a tasso fisso abbinato a uno swap che prevede il pagamento del tasso fisso contro la corresponsione di un tasso variabile consente di riprodurre per «sintesi» un titolo di debito a tasso variabile.
    • Titoli strutturati
      Titoli che incorporano all’interno di uno strumento di debito di tipo tradizionale un contratto derivato, solitamente di tipo opzionale. Diversamente dai titoli sintetici, le due componenti di un titolo strutturato (obbligazionaria e derivata) sono fuse all’interno di un unico strumento finanziario. Nei titoli strutturati a capitale garantito i flussi di pagamento per interessi sono indicizzati all’andamento del parametro sottostante alla componente derivata (in tal caso giuridicamente il titolo è inquadrabile tra le obbligazioni). Nei titoli a capitale non garantito (ad es. titoli reverse convertible) il valore di rimborso può risultare inferiore a quello di sottoscrizione. A seconda della natura del parametro sottostante i titoli strutturati vengono suddivisi in varie categorie (Titoli equity linked, Titoli fund linked, ecc.).
    • Unione economica e monetaria (UEM) (vedi anche: Trattato sull’Unione europea)
      Il Trattato sulla UE definisce le tre fasi del processo di realizzazione della UEM nella Unione europea. La prima fase è iniziata nel luglio 1990 e si è conclusa il 31 dicembre 1993: è stata caratterizzata principalmente dallo smantellamento di tutte le barriere interne al libero movimento dei capitali in seno alla UE. La seconda fase è iniziata il 1° gennaio 1994: è stata caratterizzata dalla costituzione dell’IME, dal divieto di finanziamento monetario e di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie per il settore pubblico e dall’obbligo di evitare disavanzi eccessivi. La terza fase è iniziata il 1° gennaio 1999, conformemente alla decisione di cui all’articolo 121 (4) del Trattato, con il trasferimento delle competenze monetarie degli undici paesi partecipanti a tale fase all’Eurosistema e l’introduzione dell’euro.
    • Valori mobiliari
      Titoli di Stato, obbligazioni ordinarie e convertibili, azioni, quote di risparmio, warrant e diritti di opzione, quote di fondi comuni mobiliari.
    • Venture capital
      Finanziamento mediante apporto di capitale di rischio, generalmente sotto forma di partecipazione di minoranza, spesso a imprese con alto potenziale di crescita. La partecipazione, usualmente detenuta per un arco di tempo medio-lungo in aziende nuove o di dimensioni medio-piccole, è diretta a favorire lo sviluppo delle imprese.
    • Warrant
      Strumento negoziabile che conferisce al detentore il diritto di acquistare dall’emittente o di vendere a quest’ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.
    • Zero-coupon bond
      Obbligazione priva di cedola, il cui rendimento è determinato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il valore di rimborso.